Anche l’ultimo spesometro coinvolto nella proroga
Franco Ricca
Più tempo per la trasmissione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018: la scadenza, che la legge fissa all’ultimo giorno del mese di febbraio, slitta al 10 aprile 2019. La proroga del termine è prevista nel Dpcm che ridefinisce il calendario di alcuni adempimenti Iva, il cui testo ufficiale è stato reso noto ieri. Il provvedimento, oltre al già annunciato slittamento dello spesometro e dell’esterometro (si veda altro articolo in pagina), differisce anche il termine di pagamento dell’imposta e dell’invio delle comunicazioni delle operazioni da parte dei soggetti che, attraverso un’interfaccia elettronica, facilitano le vendite a distanza di telefonini, tablet, laptop e console da gioco importati da paesi extraUe o ceduti, in ambito Ue, da imprese extraUe, secondo le speciali (ed invero, non chiarissime) disposizioni introdotte dall’art. 11-bis del dl n. 135/2018, aggiunto dalla legge di conversione n. 12/2019.
Comunicazioni Lipe – L’ultima comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche del 2018 di cui all’art. 21-bis del dl 78/2010, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i contribuenti mensili, oppure al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali (sia «ordinari», per i quali in realtà il quarto trimestre dell’anno non è un periodo di liquidazione autonoma in quanto confluisce nella dichiarazione annuale, sia «speciali»), potrà essere trasmessa all’agenzia delle entrate fino al 10 aprile 2019. È dunque saltata, ma solo in «zona Cesarini» (e quindi con effetti utili contenuti, considerato che, diversamente che per altri adempimenti, la proroga della Lipe non era stata annunciata), la scadenza di oggi, 28 febbraio.
Spesometro – Confermato al 30 aprile prossimo lo slittamento del termine, anche questo in scadenza oggi, per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 21 del dl n. 78/2010, il cosiddetto spesometro, relativo alle fatture del 2018 non ancora comunicate. Si tratta dell’ultimo spesometro, essendo l’adempimento stato soppresso, con effetto dal 2019, a seguito della generalizzazione dell’obbligo della fatturazione elettronica. In proposito, si deve ricordare che secondo la risposta n. 54/2019 dell’agenzia delle entrate, l’abrogazione del citato articolo 21 «esclude l’invio dei dati delle fatture legittimamente ricevute e registrate a decorrere dal 1° gennaio 2019 (seppur riferite al 2018), ma non quello delle fatture emesse nel corso del 2018 (e ricevute dal cessionario/committente nel 2019)».
Esterometro – Per quanto riguarda il nuovo adempimento previsto, a decorrere dal 2019, dall’articolo 1, comma 3-bis, del dlgs n. 127/2015, ossia la comunicazione mensile dei dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri, il cosiddetto esterometro, il provvedimento differisce al 30 aprile prossimo i termini per l’invio dei dati delle operazioni relative ai mesi di gennaio (scadenza ordinaria oggi, 28 febbraio) e di febbraio (scadenza ordinaria 31 marzo). Prorogato dunque anche l’adempimento relativo al mese di febbraio, evitando così che i dati delle operazioni di tale mese dovessero essere inviati prima di quelli relativi al mese di gennaio. Riguardo all’adempimento in esame, che secondo il progetto di semplificazione fiscale al quale si sta lavorando in questi giorni dovrebbe diventare trimestrale anziché mensile (si veda ItaliaOggi di ieri), si richiamano gli interessanti chiarimenti forniti recentemente dall’agenzia delle entrate con la risposta n. 67/2019. In particolare, confermando l’interpretazione suggerita da Assonime nella circolare n. 26/2018 (ItaliaOggi del 14/12/2018), l’agenzia ha chiarito che destinatari del nuovo adempimento sono soltanto i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello stato, sicché non sono coinvolti i soggetti esteri, anche se identificati ai fini Iva in Italia. Peraltro, come osservato da Assonime, poiché la norma riferisce l’obbligo ai soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica, l’esclusione dovrebbe valere anche per i soggetti residenti esonerati dalla fatturazione elettronica, ad esempio i contribuenti in regime forfetario.

